GVR – Recipienti semplici a pressione (SPV simple pressure vessels)

Per sapere se un’attrezzatura GVR è un “Recipiente semplice a pressione” (SPV)è sufficiente consultare il Certificato di Conformità CE e leggere quale DIRETTIVA EUROPEA è stata applicata per la sua costruzione.

Le seguenti direttive identificano i Recipienti Semplici a pressione (SPV):
– DIRETTIVA 87/404/CEE
– DIRETTIVA 93/68 CEE
– DIRETTIVA 2009/105 CE
– DIRETTIVA 2014/29/EU


Riportiamo sotto sinteticamente le caratteristiche dei Recipienti Semplici a pressione.

Nota che se il recipiente non soddisfa queste caratteristiche non ricade all’interno dell’applicabilità della Direttiva 2014/29/EU (e direttive precedenti sopra elencate) ma ricadrà invece nella più generale Direttiva 97/23/CE che riguarda le attrezzature a pressione detta direttiva PED (Pressure Equipment Directive).

CARATTERISTICHE DEI RECIPIANTI SEMPLICI SECONDO DIRETTIVA 2014/29/EU.

  • i recipienti sono saldati;
  • sono destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar;
  • sono destinati a contenere aria o azoto;
  • non sono destinati a essere esposti alla fiamma;
  • le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza
    del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;
  • il recipiente è costituito alternativamente dai seguenti elementi:
    • da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi;
    • i due fondi bombati hanno lo stesso asse di rivoluzione della parte cilindrica;
  • la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS ×V) raggiunge al massimo 10.000 bar x I;
  • la temperatura minima di esercizio non è inferiore a -50°C
    e la temperatura massima di esercizio non è superiore a 300
    °C per l’acciaio e 100 °C per i recipienti in alluminio o lega di
    alluminio.

DI SEGUITO ALCUNI ESEMPI DI CE DI SPV CON EVIDENZIATA LA DIRETTIVA APPLICATA.