ITER DENUNCIA COMPLETO SENZA SEMPLIFICAZIONI
vediamo prima l’iter completo e poi le semplificazioni ammesse.
PREMESSA: le attrezzature GVR si dividono in 3 grandi categorie:
- attrezzature (esempio un serbatoio per l’aria compressa)
- insieme: si tratta di un insieme di attrezzature che formano un gruppo per effettuare del lavoro assieme. Gli insiemi si dividono in “insiemi divisibili” e “insiemi indivisibili”.
- Apparecchi Semplici a pressione (in inglese SPV) disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE
- Il proprietario acquista l’attrezzatura/insieme.
- L’attrezzatura/insieme è soggetta a “VERIFICA DI PRIMO IMPIANTO” detta anche “VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO”. Tale verifica viene effettuata esclusivamente dall’INAIL. Tocca al proprietario effettuare sul portale CIVA la domanda di Verifica di primo impianto.
Inail alla fine della “Verifica di Primo Impianto” rilascia un verbale positivo. Se per caso il verbale fosse negativo si dovrà sistemare l’attrezzatura e richiedere nuova verifica. - Il proprietario a questo punto comunica all’INAIL la “DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO” dell’attrezzatura allegando la documentazione necessaria:
a) l’elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
b) una relazione tecnica, con lo schema dell’impianto, recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate
c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l’installazione e’ stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d’uso.
d) il verbale positivo della Verifica di primo impianto.
e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.
Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di intercettazione, non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio. Essi seguono le procedure delle attrezzature a pressione che sono destinate a proteggere. - INAIL a questo punto emette la MATRICOLA per l’attrezzatura/insieme.
- L’attrezzatura è da ora soggetta alle VERIFICHE PERIODICHE DETTE ANCHE VERIFICHE DI RIQUALIFICAZIONE PERIODICHE
Per verifiche di riqualificazione s’intendono la:- VERIFICA DI INTEGRITA’ e la
- VERIFICA DI FUNZIONAMENTO.
- VERIFICA D’INTEGRITA’
La verifica di integrità consiste- nell’ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall’esterno e dall’interno, ove possibile,
- in controlli spessimetrici ed
- eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno.
- Prova di Pressione con liquido a 1.125*PS.
Quando l’attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilità all’interno o risulta comunque non ispezionabile esaustivamente, l’ispezione è integrata, limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione a 1.125 volte la pressione PS che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido. - Prova di pressione con gas (aria o gas inerte) a 1,1 *PS.
La prova di pressione idraulica può essere sostituita, in caso di necessità e previa predisposizione da parte dell’utente di opportuni provvedimenti di cautela, con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la pressione PS. In tale caso dovranno essere prese tutte le misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, per tale tipo di collaudo e la prova deve avere una durata minima di due ore durante le quali deve essere verificata l’assenza della caduta di pressione
- VERIFICA DI FUNZIONAMENTO
La verifica di funzionamento consiste:- nella constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio, nelle istruzioni d’uso del fabbricante.
- nella constatazione della funzionalità degli accessori di sicurezza. La verifica di funzionalità dei predetti accessori di sicurezza può essere effettuata con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievole per le condizioni di esercizio, determinandone l’intervento in opera.
- LA PERIODICITA’ DELLE VERIFICHE DI RIQUALIFICAZIONE PERIODICHE è riportata:
- negli Allegati A e B del Decreto Ministeriale n° 329 del 01/12/2004
- nel Allegato VII del Dlgs 81/08
in linea di massima non sono in conflitto ma conviene sempre consultarli entrambi.
SEMPLIFICAZIONI AMMESSE PER GVR
(FONDAMENTALI DA RICORDARE)
VERIFICA DI PRIMO IMPIANTO/MESSA IN SERVIZIO
- la VERIFICA DI PRIMO IMPIANTO/MESSA IN SERVIZIO non si effettua per le seguenti attrezzature: contenenti fludi del gruppo 2 (non pericolosi):
- recipienti con V<25 litri qualsiasi sia la PS
- recipienti con 25<V<50 litri e PS<12 bar
- recipienti con V>50 litri e PS<12 bar e VxPS<8000
- qualsiasi volume se PS<0.5 bar
- la VERIFICA DI PRIMO IMPIANTO/MESSA IN SERVIZIO non si effettua per gli INSIEMI per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L’efficienza dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni trasmesse all’atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio.
- altre esclusioni per la VERIFICA DI PRIMO IMPIANTO/MESSA IN SERVIZIO sono riportate nei seguenti riferimenti:
- art.2 del Decreto Ministeriale n° 329 del 01/12/2004
- art.5 del Decreto Ministeriale n° 329 del 01/12/2004
- Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di intercettazione, indicate
all’articolo 9 del presente regolamento non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in
servizio. Essi seguono le procedure delle attrezzature a pressione che sono destinate a proteggere. - Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal “Controllo della messa in servizio” (non è scritto bene, si intende Verifica di primo impianto detta anche Verifica di messa in servizio), la “Dichiarazione di messa in servizio” di cui al comma 1 consente di attivare l’attrezzatura o l’insieme a condizione che l’utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.
VERIFICHE PERIODICHE
Le seguenti attrezzature contenenti FLUIDI DI TIPO 2 (non pericolosi) se sono NON SOGGETTE A CORROSIONE non sono soggette a verifiche periodiche:
- recipienti con V<25 litri qualsiasi sia la PS
- recipienti con 25<V<50 litri e PS<12 bar,
- recipienti con V>50 litri e PS<12 bar e VxPS<12.000
- qualsiasi volume se PS<0.5 bar
Anche le seguenti attrezzature non son soggette a verifiche periodiche:
- tutti i recipienti semplici contenenti liquidi del gruppo due
- le tubazioni contenenti fluidi del gruppo due e classificati nella I e II categoria
- altre attrezzature indicate nell’art.11 del Decreto Ministeriale n° 329 del 01/12/2004